Il ransomware non blocca solo i server. Blocca anche la prova che stavi gestendo bene l’azienda.
Cosa sono gli adeguati assetti?
Sono la struttura organizzativa, amministrativa e contabile che ogni imprenditore societario o collettivo deve avere per rilevare in tempo la crisi e agire di conseguenza. L’obbligo nasce dall’art. 2086 del Codice Civile. L’assetto deve essere proporzionato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e si compone di tre parti:
- Organizzativo: organigramma, ruoli, deleghe e flussi informativi tracciabili.
- Amministrativo: procedure per tesoreria, flussi di cassa e gestione del rischio.
- Contabile: dati attendibili e tempestivi, bilanci infrannuali, budget e previsione di cassa.
Gli assetti vanno quindi aggiornati man mano che l’azienda cresce.
Cosa prevede la norma?
Prevede che l’imprenditore sappia rilevare la crisi e si attivi senza indugio. Gli assetti devono permettere di verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale per i dodici mesi successivi. Ogni amministratore dovrebbe saper rispondere a tre domande:
- Come sta l’impresa adesso?
- Come starà tra dodici mesi se tutto prosegue così?
- Se peggiora, c’è ancora margine per intervenire?
Se non hai dati documentati per rispondere, l’assetto probabilmente non è adeguato.
Chi è coinvolto?
Tutte le società e le forme collettive, più amministratori, sindaci e revisori.
- Le PMI sono il target principale. Una micro-srl non è esentata: cambia la complessità richiesta, non l’obbligo.
- Gli amministratori hanno la responsabilità diretta di istituire gli assetti.
- Il collegio sindacale, il sindaco unico e il revisore vigilano sull’adeguatezza.
- L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare la crisi (art. 3 CCII) .
- Banche e investitori guardano alla qualità del controllo e della pianificazione.
Come dimostrare di avere assetti adeguati: la UNI/PdR 167
Avere assetti adeguati è un obbligo. Poterlo dimostrare con una valutazione indipendente è ciò che fa la differenza se qualcuno lo mette in discussione. La UNI/PdR 167:2025 è la prassi di riferimento UNI pensata per questo. Definisce i requisiti per una corretta gestione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e prevede la valutazione di terza parte da parte di un organismo accreditato
I vantaggi concreti sono questi:
- Prova documentata di diligenza: gli amministratori dispongono di evidenze oggettive sul loro operato, da usare in caso di contestazione.
- Dialogo con banche e investitori: un assetto verificato da terzi rende più leggibile la qualità della pianificazione e del controllo.
- Visione chiara dei punti deboli:la verifica mostra dove intervenire prima che emergano problemi. Sul fronte informatico, un check-up del rischio cyber e un test periodico delle vulnerabilità permettono di documentare nel tempo cosa è stato rilevato e cosa è stato corretto.
- Integrazione con altri sistemi: il lavoro si innesta su ISO 9001, ISO 27001 e Modello 231, senza ripartire da zero.
La certificazione non dà immunità agli amministratori e non garantisce un rating bancario più alto. Vale perché rafforza la posizione dell’impresa, non perché elimina i rischi.
Perché c’entra la sicurezza informatica?
Perché gli assetti si basano su dati e sistemi, e un attacco può bloccare sia l’attività sia la prova che l’azienda era ben gestita. Tutti e tre gli assetti dipendono da gestionale, contabilità, home banking, cloud e posta. Se un ransomware li ferma:
- non produci i dati infrannuali e previsionali che servono a vedere la crisi;
- perdi report, verbali e procedure che documentano la diligenza;
- rischi di non riuscire ad “attivarti senza indugio” quando serve.
Il punto è che il rischio cyber si può misurare, e questo lo rende gestibile come qualsiasi altro rischio d’impresa. Strumenti come la Cyber Risk Investigation (CRI) partono dai dati dell’azienda presenti sul web e nel dark web e li trasformano in un punteggio e in una stima del possibile danno economico.
Il risultato è un numero che anche un CdA o un sindaco possono leggere e inserire tra i rischi monitorati. Un’analisi come EVA (Extended Vulnerability Assessment) va nella stessa direzione sul piano tecnico: individua le vulnerabilità dei sistemi e le restituisce in un report che si può consegnare sia all’IT sia alla direzione.
Per questo ha senso ragionare in modo integrato: assetti, ISO 27001 per i dati, Modello 231 per i controlli interni e sicurezza della filiera. La mappatura dei rischi non va riscritta da zero e gli audit possono essere unificati, con tempi e costi ridotti.
Domande Frequenti
Gli adeguati assetti sono obbligatori per le piccole imprese?
Sì. L’obbligo riguarda ogni imprenditore societario o collettivo, in modo proporzionato alle dimensioni dell’impresa.
La certificazione UNI/PdR 167 è obbligatoria?
La certificazione è volontaria, mentre gli assetti adeguati sono obbligatori per legge. La certificazione è lo strumento per dimostrarli con una valutazione indipendente.
Cosa c’entra la cybersecurity con gli adeguati assetti?
Gli assetti si basano su dati e sistemi informatici. Se vengono compromessi, l’azienda non riesce a monitorare la crisi né a documentare di averlo fatto.
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